Economia e Welfare

Decreto rilancio: chi ha diritto al bonus del 110%?

Chi può beneficiare del bonus del 110%? L’Agenzia delle Entrate ha (finalmente) pubblicato una guida che spiega in maniera abbastanza esaustiva il perimetro di applicazione della misura introdotta con il decreto rilancio. Molte cose per la verità erano già chiare, altre un po’ meno, dunque benvenga il prezioso intervento delle Entrate per fornire delucidazioni su uno dei provvedimenti più attesi e discussi degli ultimi mesi. Parliamo, riporta NapoliToday, ovviamente, della detrazione pari al 110% spettante a chi esegue lavori di riqualificazione energetica o riduzione del rischio sismico.

Bonus del 110%, lavori “trainanti” e lavori “trainati”

La ratio della misura ormai dovrebbe essere nota ai più: nel decreto rilancio è stato stabilito che per avere diritto allo sconto è necessario effettuare almeno uno dei lavori definiti “trainanti”, come la realizzazione di un cappotto termico o la sostituzione degli impianti esistenti con caldaie a condensazione o pompe di calore. Sono compresi nei lavori trainanti anche le misure antisismiche. Ci sono poi i così detti lavori “trainati”, tra cui l’Agenzia delle Entrate menziona in particolare l’installazione di impianti solari fotovoltaici  e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Superbonus, la guida dell’Agenzia delle Entrate

La guida chiarisce che il bonus può essere fruito per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, sulle unità immobiliari indipendenti e sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due). Non può essere fruito, invece, per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

Chi ha diritto al superbonus del 110%: gli esempi concreti

Ma soprattutto, l’Agenzia delle Entrate fa degli esempi concreti. Ne riportiamo un paio, rimandando i lettori interessati a fruire del bonus al documento integrale (lungo peraltro 34 pagine).

Esempio:

“Carmine, che è proprietario di un appartamento in un condominio in città, ha anche una villetta a schiera di proprietà al mare e una in montagna e vuole procedere ad effettuare alcuni lavori di ristrutturazione, usufruendo del Superbonus al 110%. In tale situazione egli potrà contemporaneamente fruire del Superbonus per le spese sostenute per interventi: – di riqualificazione energetica realizzati su massimo due delle suddette unità immobiliari, in città (se l’intervento è effettuato congiuntamente ad un intervento sulle parti comuni), al mare e in montagna”.

“Per gli interventi realizzati sulla terza unità immobiliare potrà, eventualmente fruire dell’Ecobonus, secondo le regole “ordinarie”. – di riqualificazione energetica ammessi dalla normativa realizzati sulle parti comuni dell’edificio condominiale, – antisismici realizzati su tutte le unità abitative, purché esse siano situate nelle zone sismiche 1,2 e 3”. 

Il condòmino che vuole effettuare dei lavori di riqualificazione energetica ha dunque diritto al superbonus solo a condizione che l’intervento venga “effettuato congiuntamente ad un intervento sulle parti comuni”. Questo almeno è quanto sembra suggerire la guida dell’Agenzia delle Entrate.

Superbonus e infissi

Un altro esempio riguarda la possibilità di usufruire del bonus del 110% per la sostituzione degli infissi.

“Carlo vive in un appartamento all’interno di un condominio, che non dispone di un sistema centralizzato di riscaldamento, che sta effettuando degli interventi di efficientamento energetico (ad esempio cappotto termico) che beneficiano del Superbonus, conseguendo il miglioramento delle due classi energetiche”.

“Decide di avviare una ristrutturazione, sostituendo la caldaia e gli infissi e ristrutturando i servizi igienici. Nella situazione prospettata: o per la sostituzione della caldaia e delle finestre comprensive degli infissi potrà beneficiare del Superbonus del 110% della spesa sostenuta se la caldaia e le finestre possiedono i requisiti richiesti ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013”.

“Pertanto, a fronte di una spesa di 8.000 euro, otterrà una detrazione di 8.800 euro (110%), da utilizzare in 5 anni in quote annuali da 1.760 euro. o se si interviene sui servizi igienici sostituendo non solo pavimenti e sanitari ma anche con il rifacimento degli impianti, l’intervento nel suo complesso, rientra nella manutenzione straordinaria e, pertanto, le relative spese danno diritto alla detrazione in misura pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96 mila euro complessive (detrazione massima 48 mila), da ripartire in 10 anni. Pertanto, a fronte di una spesa complessiva di 20 mila euro avrà diritto ad una detrazione pari a 10 mila (50%), con quote annuali di 1.000 euro”.

 

 

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