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CORONAVIRUS, PREVENZIONE NELLE CARCERI: ARRIVA LA NOTA DEL GARANTE NAZIONALE PALMA E DEL PORTAVOCE DELLA CONFERENZA DEI GARANTI TERRITORIALI ANASTASIA

 

 

 

 

 

 

 

 

In questi giorni, mentre le notizie sulla segnalazione di casi di positività al virus Covid-19 si susseguono, cresce l’attenzione a tutti i luoghi dove la concentrazione di persone può determinare un rischio specifico per la sua diffusione. Per questo, anche le Amministrazioni che hanno in carico persone private della libertà per motivi di giustizia hanno adottato misure volte ad arginare la possibilità di propagazione del contagio. Queste misure sono riassumibili nelle Note del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del 22, 25 e 26 febbraio 2020 e in quelle del Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del 22 e 25 febbraio.

Tali Note hanno riguardato inizialmente l’accesso agli Istituti degli operatori e di terze persone residenti o comunque dimoranti nei «comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus» e la sospensione delle traduzioni dei detenuti verso e da gli Istituti penitenziari rientranti nella competenza dei Provveditorati di Torino, Milano, Padova, Bologna e Firenze.

Successivamente, il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria è intervenuto con “Ulteriori indicazioni” relative: alla effettiva implementazione di quanto possa essere progressivamente stabilito dal Ministero della salute per il trattamento di casi che possano manifestarsi; alle traduzioni per motivi di giustizia. Queste non vengono totalmente escluse, come era stato invece per quelle dovute a sfollamenti, assegnazioni, trasferimenti a domanda o per motivi di sicurezza, sempre relativamente alle aree territoriali che ricadono nella competenza dei Provveditorati indicati nella precedente nota. Inoltre, tali “Ulteriori indicazioni” si riferiscono alla particolare attenzione al controllo sui detenuti «nuovi giunti», prevendo la possibilità di uno spazio di pre-triage predisposto a tal fine, nonché sugli accessi e sulle visite prevedendo un’autocertificazione di chiunque acceda, con la singolare esclusione di coloro che appartengono all’Amministrazione o all’Azienda sanitaria (la singolarità è nel fatto che, per esempio, un insegnante viene così considerato in modo differente da un funzionario giuridico-pedagogico). Infine, vengono evidenziate la necessità di approvvigionamento dei necessari presidi sanitari di prevenzione e la previsione di incontri informativi da organizzare in coordinamento con le Aziende sanitarie, a beneficio del personale e della popolazione detenuta e vengono fornite alcune indicazioni per il personale, quale l’attenzione a evitare affollamenti nei locali d’ufficio e nelle caserme.

Le precedenti indicazioni sono riferite all’intero territorio nazionale.

Le nuove “Indicazioni” specifiche, del giorno successivo, emanate dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, si rivolgono a Provveditori, Direttori e Comandanti di alcune regioni specifiche (Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Marche, Toscana e Sicilia). Riguardano la possibilità da parte dei Provveditori, con il coinvolgimento dei Direttori degli Istituti interessati, di sospendere le attività trattamentali per le quali sia prevista una presenza esterna, di contenere le attività lavorative per le quali sia prevista la presenza di persone provenienti dall’esterno, di sostituire i colloqui con familiari o terze persone con colloqui a distanza tramite video-telefonata e di incrementare il numero di telefonate. Questo provvedimento indica la necessità che gli Organi giudiziari valutino «caso per caso» la sospensione temporanea dell’efficacia dei permessi e delle semilibertà in essere. Riguardo alle visite delle Autorità previste dall’articolo 67 o.p. (inclusi i Garanti) e i colloqui con i difensori, viene data l’indicazione di indossare il dispositivo di protezione (resta sottinteso che dovrà essere fornito dall’Amministrazione e che l’accesso non potrà essere rifiutato qualora l’Istituto non ne avesse disponibilità).

Il tema dei colloqui con i congiunti e le altre persone di cui al primo comma dell’articolo 18 o.p. è ripreso dal comma 14 dell’articolo 10 del Decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9. Questa norma si applica anche agli Istituti penali per minorenni e riguarda esclusivamente gli Istituti penitenziari e quelli per minorenni nelle regioni in cui si trovano i comuni già considerati nell’allegato 1 del Decreto del 1° marzo 2020 (Lombardia e Veneto). La norma prevede che i colloqui siano svolti a distanza fino al 31 marzo prossimo, mediante possibilmente il sistema di video-conferenza o con aumento del numero di telefonate previste (si auspica che gli Istituti provvedano a fare in modo che ciò non aumenti i costi sostenuti dalle persone detenute).

Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, parallelamente, aveva previsto nelle proprie indicazioni del 25 febbraio un’articolazione che in via generale non interrompe le attività trattamentali, affidando alla valutazione delle Direzioni, in accordo con il medico e le Autorità sanitarie locali, eventuali limitazioni o sospensioni; inoltre, l’enfasi specifica era stata data all’informazione e alla preparazione del personale quale antidoto maggiore per la limitazione del rischio, molto più efficace di misure meramente restrittive.

In questo articolato panorama, sono preoccupanti talune decisioni che vanno oltre le indicazioni emanate centralmente e che tendono a configurare un concetto di prevenzione assoluta che, superando i criteri di adeguatezza e proporzionalità, finisce col configurare il mondo recluso come separato dal mondo esterno e portatore di un fattore intrinseco di morbilità. Si tratta in parte delle autonome indicazioni di un Provveditorato, in parte di disposizioni di alcuni Direttori di Istituti per adulti, anche di regioni per nulla coinvolte dalle “Indicazioni” del 26 febbraio e quindi non destinatari di queste o di alcuni Direttori di Istituti di regioni coinvolte che hanno assunto direttamente tali decisioni che spettavano invece ai relativi Provveditori.

A queste, purtroppo, si aggiungono alcune decisioni di Tribunali sorveglianza non assunte «caso per caso» ma in via generale, nonché qualche dichiarazione di consenso di taluni Garanti.

Va ricordato che la sospensione o la stretta limitazione automatica di accesso a volontari che entrano in carcere in virtù dell’articolo 17 o.p. o dell’articolo 78 o.p. per progetti trattamentali possono ragionevolmente sussistere solo nei casi in cui effettivamente prevedano la presenza di pubblico con inevitabili affollamenti e non nei casi in cui l’attività coinvolga singoli o specifici limitati gruppi di lavoro.

Il risultato è invece che da più parti vengono segnalate restrizioni ingiustificate che incidono anche sui diritti delle persone ristrette e che sembrano essere il frutto di un irragionevole allarmismo che retroagisce determinando un allarme sempre crescente che non trova fondamento né giustificazione sul piano dell’efficacia delle misure. Non sembrano essere stati assunti come primi urgenti provvedimenti proprio negli Istituti che maggiormente hanno rivolto l’attenzione alla mera chiusura agli esterni, misure relative alla sanificazione degli ambienti, alla diffusione di norme igieniche, all’autodichiarazione di non aver avuto contatti possibilmente a rischio da parte del personale che entra in Istituto, alla predisposizione di strumenti che possano rilevare la temperatura corporea di tutte le persone che, per qualsiasi ragione, entrano nell’Istituto stesso. In assenza di tali misure, la fisionomia della prevenzione potrebbe essere vista come maggiormente rivolta a evitare il rischio di futura responsabilità che non effettivamente a evitare un contagio certamente molto problematico in ambienti collettivi e chiusi.

La collaborazione di tutti i Garanti con le Amministrazioni che affrontano un inedito e difficile cimento è totale così come la disponibilità ad affrontare insieme, a livello centrale e locale, ogni criticità che possa svilupparsi.

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