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Referendum, ricorso inammissibile per il Tar

Il Tar del Lazio, a quanto apprende l’ANSA, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso sul quesito referendario presentato da M5s e Sinistra italiana.

La decisione é stata assunta dalla sezione 2bis del Tar e, sempre a quanto si apprende, a breve dovrebbero essere rese note le motivazioni. Il ricorso era stato presentato giudicando ingannevole il contenuto del quesito referendario.

“Sia le ordinanze dell’Ufficio Centrale per il Referendum – sottolinea il Tar –  che hanno predisposto il quesito referendario sia il decreto presidenziale – nella parte in cui recepisce il quesito – sono espressione di un ruolo di garanzia, nella prospettiva della tutela generale dell’ordinamento, e si caratterizzano per la loro assoluta neutralità, che li sottrae al sindacato giurisdizionale”.

“Il Tar del Lazio – si legge in una nota – con sentenza n. 10445 del 20 ottobre, ha deciso il ricorso presentato dai promotori del referendum costituzionale Loredana De Petris e Rocco Crimi e dagli avvocati Giuseppe Bozzi e Vincenzo Palumbo, con il quale è stata contestata la formulazione del quesito referendario da sottoporre al voto degli elettori il 4 dicembre 2016”. Nel comunicato si evidenzia che, “considerata l’urgenza di dare una risposta definitiva alla questione, il Tar non si è limitato alla richiesta cautelare e ha definito il merito della controversia, dichiarando l’inammissibilità del ricorso per difetto assoluto di giurisdizione”. Secondo i giudici amministrativi, “l’individuazione del quesito contestato è riconducibile alle ordinanze adottate dall’Ufficio Centrale per il Referendum istituito presso la Corte di Cassazione ed è stato successivamente recepito dal Presidente della Repubblica nel decreto impugnato. La sentenza ritiene che sia le ordinanze dell’Ufficio Centrale per il Referendum sia il decreto presidenziale – nella parte in cui recepisce il quesito – sono espressione di un ruolo di garanzia, nella prospettiva della tutela generale dell’ordinamento, e si caratterizzano per la loro assoluta neutralità, che li sottrae al sindacato giurisdizionale”. “Eventuali questioni di costituzionalità – conclude la nota – della legge sul referendum (la n. 352 del 1970), relative alla predeterminazione per legge del quesito e alla sua formulazione, sono di competenza dell’Ufficio centrale per il referendum, che può rivolgersi alla Corte costituzionale”.

Ansa

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