Economia e Welfare

SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, NO ALLE GARE D’APPALTO AL MASSIMO RIBASSO

Riceviamo e pubblichiamo di seguito la lettera denuncia di Luca Sorrentino, Presidente della Lega Coop (Alleanza delle Cooperative Italiane, Settore sociale, Regione Campania), relativamente alle gare d’appalto  del progetto “Oikos” e “Verso il mare”, relativi rispettivamente al servizio di assistenza e vigilanza delle comunità per minori di Santa Maria Capua Vetere e Salerno.

La scrivente organizzazione ha preso visione degli atti di gara pubblicati dalla Comunità Ministeriale per Minori di Santa Maria Capua Vetere e dal Centro per la Giustizia Minorile di Napoli relativi ai progetti di cui all’oggetto. È con profondo sconcerto che dipartimenti del Ministero della Giustizia e loro servizi ignorino le norme, le disposizioni, i pareri delle autorità di garanzia relative al ricorso alla gara d’appalto con il principio dell’offerta al massimo ribasso.

È ormai consolidato, sia dal punto di vista normativo che nella giurisprudenza e nella prassi, che per l’affidamento di servizi alla persona sia necessario applicare la formula dell’offerta economicamente vantaggiosa, con la ponderazione sia degli aspetti qualitativi che economici, onde tutelare la qualità delle prestazioni nei confronti dei cittadini della nostra repubblica.

A maggior ragione non si può sostenere che le attività nei confronti di minori possano essere affidate a terzi attraverso la mera valutazione della convenienza economica. Ciò nel rispetto dei minori oggetto degli interventi e delle norme vigenti in Italia. In ambito nazionale le procedure di gara per i servizi socio sanitari ed educativi devono essere effettuate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto dall’articolo 5 della Legge 328/2000: “Ai fini dell’affidamento dei servizi previsti dalla presente Legge, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale”.

La L. 328/2000 ha avuto attuazione con il D.P.C.M. del 30 marzo 2001 (“Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”). L’articolo 4 del citato Decreto dispone che si proceda all’aggiudicazione dei servizi sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi qualitativi:

  • Gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
  • La conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità;
  • Il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia di previdenza e assistenza.

Ai fini, quindi, delle aggiudicazioni di cui al comma 2 dell’art. 4 del citato D.P.C.M., non si deve procedere all’affidamento dei servizi con il metodo del massimo ribasso.

Pertanto si auspica l’immediato ritiro delle gare di cui all’oggetto e la loro formulazione secondo i dettami s citati.

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